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Brevi note sul principio di insostituibilità del consenso nella disciplina del matrimonio canonico


Autore:

Anna Sammassimo

Titolo [Ita]:

Brevi note sul principio di insostituibilità del consenso nella disciplina del matrimonio canonico

Title [Eng]:

Some reflections on canon law: irreplaceability of consent in marriage

Data pubblicazione: 20/06/2020

Fascicolo: XXIV - anno: 2019 - pp. 149-168.

Lingua: Italiano.

Abstract [Ita]

In base al can. 1057 CIC il matrimonio nasce grazie al consenso delle parti, consenso che nessuna autorità umana può supplire. Deve pertanto ritenersi del tutto irrilevante ai fini del sorgere di un valido matrimonio sia il consenso prestato da un’altra persona che non sia uno dei contraenti sia la eventuale “volontà” dell’ordinamento giuridico (che non può assolutamente sostituirsi alla volontà dei nubendi): infatti per il diritto canonico né la legge né alcuna autorità – come, ad esempio, quella giudiziale – sono competenti a ritenere valido un matrimonio laddove sia mancato o inficiato il consenso delle parti o di una sola di esse, come pure – e tanto meno – la medesima legge o autorità non possono assolutamente dispensare dal consenso delle parti.

Abstract [Eng]

The consent to marriage refers to the manifestation of the intending spouses’ will, through which they express their decision to marry each other. In canon law only the consent of the parties, legitimately manifested between persons qualified by law, makes marriage; this consent cannot be supplied by any human power (cfr. can. 1057 § 1). This means that the juridic efficacy of a marriage that is celebrated could be deficient when, for example, the internal consent of either party was defective. A marriage, in fact, can be and has to be declared invalid due to defect of consent.


Parole chiave:

consenso matrimoniale; matrimonio canonico; simulazione; vizi del consenso.


Keywords:

consent; marriage; canon law; simulation.


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