top of page

Il «diritto vivente» e l’autonomia del diritto della navigazione


Autore:

Michele M. Comenale Pinto

Titolo [Ita]:

Il «diritto vivente» e l’autonomia del diritto della navigazione. Interrogativi agli albori del Terzo Millennio

Title [Eng]:

The «Living Law» and the Autonomy of the Law of Navigation. Some Questions at the Dawn of the Third Millennium

Data pubblicazione: 27/10/2022

Fascicolo: XXVI - anno: 2021 - pp. 17-78.

Lingua: Italiano.

Abstract [Ita]

Lo scritto si confronta con il richiamo al «diritto vivente» che ha caratterizzato la rivendicazione dell'autonomia del diritto della navigazione di Antonio Scialoja, fondatore della scuola napoletana del diritto della navigazione. Lo stesso Scialoja aveva riconosciuto che la formula era ispirata a quella elaborata dal sociologo del diritto Eugen Ehrlich. Tuttavia, l’impiego di tale formula non era accompagnato dalla volontà di adesione alle teorie di quell’autore (in effetti non tutte compatibili con l'impostazione che poi condusse alla codificazione del diritto della navigazione del 1942). Essa era utilizzata in contrapposizione alla teoria del particolarismo (e dell’immutabilità) del diritto marittimo. L’autore afferma l’esigenza di un confronto con gli studiosi degli altri rami del diritto, ed in particolare del diritto civile. Inoltre, sostiene che la costruzione unitaria del diritto dei trasporti (nella formulazione di Gustavo Romanelli) costituisce uno sviluppo coerente delle teorie della Scuola napoletana del diritto della navigazione. Infine, si interroga sui confini attuali della materia (in cui include anche il diritto aerospaziale), affermandone l’autonomia scientifica e didattica (e ridimensionando il rilievo dell’affermazione dell’autonomia normativa).


Parole chiave: autonomia; diritto vivente; tecniche di trasporto; codice della navigazione; unitarietà del diritto dei trasporti.

Abstract [Eng]

The present paper concerns the notion of «living law», intended as the concept basing on which Antonio Scialoja – the founder of the Neapolitan school of navigation law – claimed the autonomy of navigation law. Scialoja himself had recognized that this formula was inspired by the one developed by the sociologist of law Eugen Ehrlich. However, its use did not imply adhering to Ehrlich’s theories (in fact, not all of them were compatible with the approach which then led to the codification of navigation law in 1942). In contrast, the above formula was used in opposition to the theory of the particularism (and immutability) of maritime law. The author affirms the need for a dialogue with scholars of other areas of law, in particular with those working in the civil law area. On the other hand, he maintains that the unitary conception of transport law (in Gustavo Romanelli's formulation) constitutes a coherent development of the theories of the Neapolitan School of law of navigation. He finally investigates the current boundaries of that branch of law (in which he also includes aerospace law), by claiming its scientific and didactic autonomy (and by re-dimensioning the affirmation of normative autonomy).


Keywords: autonomy; living law; transport techniques; Navigation Code; unitary conception of transport law.





Comments


bottom of page